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Notizia 09/05/2018

Non si prescrive l'ordine di demolizione degli abusi edilizi


La Cassazione con la sentenza 18910 del 2018, dopo avere esaminato il ricorso di una coppia per una revoca di demolizione stabilita da un Tribunale, ha ricordato che gli ordini di demolizione degli abusi edilizi non vanno in prescrizione, poiché non sono né di carattere punitivo né repressivo, ma sanzionatorio. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile e infondato. I ricorrenti hanno, infatti, violato il principio di autosufficienza, non segnalando quali fossero le motivazioni ignorate dal Tribunale che, nel respingere la loro domanda, ha affermato che il Comune di Pozzuoli aveva rigettato l'istanza di condono.





Ciò non consente di comprendere in che modo la "ratio decidendi" del provvedimento impugnato potrebbe essere sovvertita dall'eccepito mancato esame delle ragioni difensive. Secondo i giudici cassazionisti non può essere accolta la tesi dell'estinzione dell'ordine di demolizione per prescrizione ai sensi dell'art. 173, c.p.. Infatti, secondo una consolidata giurisprudenza, la sentenza afferma che "l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito dal giudice ai sensi dell'art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001 con la sentenza di condanna per il reato di costruzione abusiva, ha natura amministrativa e non si estingue per il decorso del tempo ex art. 173 cod. pen., atteso che quest'ultima disposizione si riferisce esclusivamente alle sole pene principali".



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