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Notizia 16/09/2018

Spese di intermediazione immobiliare e detrazioni


Le spese per l'intermediazione immobiliare per l'acquisto della prima casa sono detraibili al 19%, per un importo che non superi i 1.000,00 € per ogni annualità.







Si può ottenere la detrazione non soltanto per l'acqusito della proprietà, ma anche per l'acqusito di alcuni diritti reali, come l'usufrutto. L'unica condizione valida deve essere che l'abitazione sia quella principale, cioè la prima casa. Beneficia della detrazione l'acquirente dell'immobile o gli acquirenti se la casa è in comproprietà. In quest'ultimo caso la detrazione, calcolata sempre nel limite dei 1.000,00 €, deve essere suddivisa tra i comproprietari in relazione alle percentuali di proprietà. Nel caso in cui la fattura dell'agente immobiliare sia intestata a un solo proprietario è necessario integrarla con i dati anagrafici del comproprietario mancante, per permettergli l'accesso alla detrazione.

Una condizione necessaria per l'agevolazione fiscale è che l'importo delle spese sia indicato nell'atto per la cessione dell'immobile. L’art. 35, comma 22, del D.L. 223/2006 dispone che tale atto debba presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l’indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo e una serie di informazioni legate all’agente.

Ci sono dei casi particolari.

Se a seguito della trattativa l'acquisto non è andato a buon fine, l'acquirente deve comunuqe pagare le proviggioni, ma non può usufruire delle detrazioni fiscali. Se erroneamente il contribuente ne ha usufruito, dovrà restituirle.

Le spese sostenute in sede di contratto preliminare di vendita possono essere portate in detrazione nella dichiarazione dei redditi solo a condizione che tale preliminare risulti regolarmente registrato (Risoluzione 26/2009).


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