24/07/2014
No al sollecito di pagamento al datore di lavoro del condomino
Le problematiche relative alla privacy stanno diventando sempre più pressanti
sull'amministratore condominiale. L'ultima incombenza arriva direttamente dall'Autorità Garante che si è espresso sull'attività di un amministratore un po' troppo zelante.
Il suddetto
amministratore di condominio, infatti, ha inviato un sollecito di pagamento di un condomino in ritardo con i pagamenti, presso l'indirizzo e-mail del luogo di lavoro del condomino stesso, e non personalmente presso l'indirizzo del comproprietario. In aggiunta tale comunicazione era di facile accesso a tutti i dipendenti.
La mail conteneva tutti i dati del moroso, compreso l'importo della somma dovuta al condominio.
L'Autorità Garante si è espressa su reclamo dell'interessato, precisando come non sia lecito da parte dell'amministratore inviare alcun tipo di comunicazione presso altri domicili se non quelli indicati e autorizzati espressamente dal condomino.
In questa maniera l'amministratore ha leso la dignità dell'interessato, trattando i dati in maniera illecita e lesiva per la privacy. Con questa pronuncia
l'Autorità ha fornito un'indicazione utile a tutti gli amministratori: fornite le comunicazioni solo presso i domiciliari dei
condomini, a meno di espressa volontà degli stessi.
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