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Notizia 23/10/2014

L'onere della prova delle spese condominiali spetta al conduttore


La ripartizione delle spese condominiali tra conduttore e locatore è un discorso molto sentito in ambito condominiale. Spesso, infatti, il locatore ha provato ad approfittare della possibilità di far pagare le spese al proprio "affittuario" tentando di accollargli le spese più varie, anche se non di competenza del conduttore.

Fortunatamente tale problema è stato risolto da alcuni mesi grazie a Confedilizia in collaborazione con i tre principali sindacati degli inquilini, ovvero Sunia, Sicet e Uniat. Questi ultimi infatti, hanno redatto una ripartizione spese completa e che può essere allegata al contratto di locazione divenendo vincolante.

Per quanto attiene al problema dell'onere della prova nei rapporti interni tra conduttore e locatore, a fugare ogni dubbio arriva la sentenza n. 5485 del 1988 di Corte di Cassazione, la quale esplica come spetti al locatore l'onere di produrre i rendiconti dell'amministratore approvati dai condomini, mentre il conduttore non può limitarsi ad impugnare sulla base del rendiconto, ma deve basarsi su specifiche deduzioni riguardanti le singole partite. Da questa sentenza emerge, quindi, l'inversione dell'onere della prova che è a carico del conduttore.


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