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Notizia 13/05/2015

Anagrafe condominiale: l’amministratore deve curarla ma senza investigare


Il Garante sembra aver deciso di limitare l’obbligo dell’amministratore condominiale sancito ex art. 1130 n. 6, il quale stabilisce che l’amministratore è tenuto a “curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente la generalità dei singoli proprietari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare” , a pena questo, di possibile revoca giudiziale ex art. 1119, comma 11 n. 7.

A tale obbligo, però, non corrispondono sufficienti poteri, almeno a seguito del provvedimento n. 106 del 19 febbraio del 2015, ad opera del Garante della Privacy. Esso, infatti, ha statuito, ribadendo tra l’altro quanto sancito in una newsletter del 2014, che “l’amministratore di condominio non può chiedere al condomino di avere la copia dell’atto di compravendita” .

L’amministratore condominale, in pratica, non può chiedere la documentazione inerente le unità immobiliari ed è costretto, in pratica a fidarsi dei dati forniti dal condomino, senza avere alcun potere investigativo.



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