Amministratore di Condominio a Roma
Amministrazione Immobili e Condomini
Property Management - Facility Management

I chiarimenti del Garante circa la privacy e i conti bancari



pubblicato il 28/04/2014




La riforma n.220 del 2012 presta il fianco a molte critiche e numerosi dubbi, come più volte abbiamo ivi evidenziato. Fortunatamente, a seguito delle numerose richieste di operatori di categoria e condomini, l’Autorità Garante è intervenuta a sciogliere alcuni, impellenti, dubbi sulle annose questioni di privacy e conti correnti. [stop] Il Garante ha innanzitutto precisato, in tema privacy, che l’amministratore può “trattare solo le informazioni pertinenti l’attività da perseguire”. Può, quindi, chiedere tutti i dati tesi a poter contattare i condomini, come codice fiscale, residenza e domicilio, i dati catastali, la sezione urbana, il subalterno e il Comune, senza però poterne richiedere copia della documentazione. I condomini, inoltre, saranno tenuti solo a fornire i dati sulla cosa comune, senza dover comunicare alcunché all’amministratore riguardo la propria unità immobiliare: dato normativo, questo, che emerge chiaramente nel “Decreto salva Italia”. Sull’annosa tematica dei conti correnti, infine, il Garante ha precisato che i condomini possono accedere singolarmente ai conti correnti condominiali e fare richiesta di tutti i dati e la documentazione ad esso relativa.


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