
La riforma n.220 del 2012 presta il fianco a molte critiche e numerosi dubbi, come più volte abbiamo ivi evidenziato. Fortunatamente, a seguito delle numerose richieste di operatori di categoria e condomini,
l’Autorità Garante è intervenuta a sciogliere alcuni, impellenti, dubbi sulle annose questioni di
privacy e conti correnti.
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Il Garante ha innanzitutto precisato, in tema privacy, che
l’amministratore può “trattare solo le informazioni pertinenti l’attività da perseguire”. Può, quindi, chiedere tutti i dati tesi a poter contattare i condomini, come codice fiscale, residenza e domicilio, i dati catastali, la sezione urbana, il subalterno e il Comune, senza però poterne richiedere copia della documentazione.
I
condomini, inoltre, saranno tenuti solo a fornire i dati sulla cosa comune, senza dover comunicare alcunché all’amministratore riguardo la propria unità immobiliare: dato normativo, questo, che emerge chiaramente nel “
Decreto salva Italia”.
Sull’annosa tematica dei
conti correnti, infine, il Garante ha precisato che i condomini possono accedere singolarmente ai
conti correnti condominiali e fare richiesta di tutti i dati e la documentazione ad esso relativa.