
Nell’ambito dei
rapporti condominiali, spesso accade che un condomino si trovi a dover far dei lavori che vadano a toccare anche le
parti comuni dell’edificio, domandandosi come debba comportarsi con gli altri comproprietari e se possa intaccare o meno la parte comune.
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La
riforma del diritto condominiale ha dato una risposta a questa domanda con
l’art. 1122 del Codice Civile, dove è espressamente prevista la possibilità di modificare le parti comuni, purché non arrechino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza e al decoro o danno alle parti comuni. Fondamentale è anche la previsione normativa secondo il quale bisogna dare preventiva notizia all’amministratore che informa l’assemblea.
Il
dato normativo è piuttosto incerto e lacunoso. In primis relativamente al riferimento al decoro architettonico, che è chiaramente un dato puramente soggettivo e non oggettivo. Inoltre nella previsione per il quale è richiesto di informare l’amministratore, non è assolutamente chiara l’eventuale conseguenza di questa mancanza. In aggiunta, non sono chiari i poteri dell’assemblea a seguito della notizia delle modifiche: possono bloccarle? Aspettiamo le prossime sentenze per avere un quadro meno incerto.