
E’ necessario per forza aver tratto un vantaggio economico da parte
dell’amministratore condominiale nel caso di falsificazione delle bollette? Dà risposta a questa domanda, la sentenza della
Suprema Corte di Cassazione n. 13833 del 24 marzo scorso.
In una doglianza esposta ai danni di una amministratrice condominiale del salentino, la quale venendo sostituita da un nuovo amministratore, accortasi di non aver pagato alcune bollette, ha falsificato le bollette, apponendovi una falsa attestazione di pagamento e una firma di quietanza ad opera della banca.
Ravvisando il reato di falso ex art. 485 Cod. Pen., l’amministratrice si era difesa sostenendo che non era stato tratto alcun vantaggio da parte sua. Gli Ermellini in tutta risposta, hanno spiegato come il vantaggio non debba essere per forza diretto, ma è
sufficiente che sia un vantaggio “indiretto” . E’ evidente, infatti, come l’amministratrice falsificando le bollette, abbia cercato di evitare la responsabilità per il mancato pagamento delle stesse, pagamento che si sarebbero dovuto sobbarcare altri.