
Una delle modifiche apportate alle funzioni degli amministratori condominiali ad opera
della riforma n. 220 del 2012, riguarda l’anagrafe condominiale. L’art. 1130, infatti, impone tra gli obblighi dell’amministratore anche quello di compilare
l’anagrafe condominiale: la norma, però, non indica come deve essere compilata l’anagrafe.
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Cosa non deve fare l’amministratore di condominio nell’esercizio di questo obbligo? Non deve chiedere
informazioni eccedenti la pertinenza dell’anagrafe e non è tenuto a chiedere alcun tipo di prova documentale riguardo tali informazioni. L’anagrafe condominiale, infatti, ha un valore meramente compilativo: l’amministratore non è tenuto a svolgere funzioni di tipo ispettivo, in tal caso si troverebbe a svolgere dei compiti che eccederebbero le proprie competenze.Nel registro di anagrafe, inoltre, non si possono acquisire informazioni riguardanti le
condizioni di sicurezza.
L’anagrafe condominiale in questa maniera risulta essere una carta d’identità delle singole unità abitative e diviene un modo per scovare gli eventuali evasori all’interno dei condomini.