
Il
compenso dell'amministratore è un argomento sempre scottante in tema di diritto condominiale. L'amministratore, per potersi tutelare a dovere e non incorrere in spiacevoli situazioni in assemblea condominiale, dovrebbe avere la premura, con la lettera di presentazione, di comunicare ogni compenso: a titolo normativo,
l'art 1129 specifica che
l'amministratore deve indicare analiticamente il suo compenso a pena di nullità.
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La norma, quindi, esprime chiaramente la necessità di un'indicazione chiara e precisa del compenso richiesto per ogni attività svolta: in caso non venisse richiesto un compenso specifico per l'adempimento
degli oneri in materia di detrazione del 50% (che diventerà 40% a partire dal 2015) per gli interventi edili, quindi, non ha diritto ad alcun emolumento supplementare.
In aggiunta alla suddetta norma, chiarisce l'intenzione del legislatore anche
l'art 1130 comma 5: è chiaramente previsto, infatti, che l'amministratore debba eseguire gli adempimenti fiscali riguardanti il condominio. Si tratta, insomma, di ordinaria amministrazione per cui non può richiedere alcun compenso extra, a meno di precisa indicazione analitica come da art 1129 e accettata dai condomini al momento della nomina o conferma.