
Nell’ambito delle vicende inerenti il
condominio, capita sovente che l’amministratore agisca in prorogatio. Infatti, nel caso in cui un amministratore uscente proroghi il proprio mandato nell’attesa che venga nominato un nuovo amministratore condominiale.
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Quali sono le differenze tra i due istituti?
L’amministratore in prorogatio può svolgere tutte le mansioni che spettano all’amministratore regolarmente nominato?
Secondo una recente pronuncia della
Corte di Cassazione, datata 14 maggio 2014, n.ro 10607, in realtà, non ci sono differenze tra le due figure, in quanto, come si legge nella sentenza l’amministratore deve
“esercitare i poteri connessi alle sue attribuzioni, atteso il carattere perenne e necessario dell'ufficio che egli ricopre, e che non ammette soluzioni di continuità”.
Come si evince dalla sentenza, quindi,
l’amministratore in prorogatio rappresenta comunque una carica che deve continuare senza soluzione di continuità, continuando, quindi, ad avere tutti gli oneri e le attribuzioni che spettano a un amministratore nominato. Spetta, naturalmente, all’assemblea, decidere di rinunciare a
prestazioni straordinarie, come lavori non necessari che possono attendere l’arrivo del nuovo amministratore nominato.