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Notizia 26/11/2015

La responsabilita' dell'amministratore per caduta calcinacci


Con sentenza n. 46385 del 2015, la Corte di Cassazione Penale ha ribadito l'ordine di responsabilità dell'amministratore condominiale in caso di caduta di calcinacci dalla facciata.

È specifico compito dell'amministratore, infatti, quello di attivarsi nel caso in cui si palesassero problemi sulle parti comuni dell'unità. A gravare sull'amministratore che non dovesse attivarsi, l'obbligo ex art 40, secondo comma, c.p. , in cui è stabilito che "non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo".


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Notizia 18/11/2015

L'amministratore ha l'obbligo di aprire la PEC?


La PEC, ovvero l'indirizzo di posta elettronica certificata è al giorno d'oggi uno strumento estremamente utile per tutti i professionisti, ivi compreso l'amministratore condominiale, in quanto consente di inviare e-mail con lo stesso valore legale della raccomandata con ricevuta di ritorno, a patto che anche il destinatario sia in possesso di una PEC. Ciò permette, pertanto, all'amministratore di avere un notevole risparmio di danaro e di tempo rispetto all'invio cartaceo della raccomandata tradizionale.

Di contro, sono ancora molte le persone che non sono in possesso di una PEC (ad esempio è raro che tutti i condomini di una unità posseggano tale strumento), e pertanto la convenienza è molto limitata rispetto all'uso che se ne fa nei condomini di spettanza.

Il Codice del Condominio fa menzione alla PEC, nell'art. 66 delle disposizioni di attuazione, dove prevede che la convocazione dell'assemblea può avvenire mediante raccomandata, PEC, fax o consegna a mano.

Si tratta di una scelta alternativa e che quindi non prescrive l'obbligo dell'amministratore di aprire una PEC.
Tanto meno può essere ascritto l'obbligo sulla base del d.l. 185 del 2008, il quale sancisce l'obbligatorietà della PEC per i professionisti iscritti ad albi, all'art. 16 n. 2, settimo comma, in quanto gli amministratori non costituiscono un albo professionale.

Diverso è il caso dell'amministratore condominiale iscritto ad albi come quello degli avvocati, per cui l'obbligo sorge in virtù dell'appartenenza a tale categoria professionale e non in quanto amministratore di condominio.




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