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Notizia 08/03/2018

Mediazione condominiale


Per le cause di natura condominiale la legge prescrive la mediazione obbligatoria innanzi a un organismo di conciliazione, ubicato nella sede del tribunale dove si discuterà la causa. L'amministratore può partecipare alla mediazione solo tramite autorizzazione dell'assemblea, con delibera presa a maggioranza degli intervenuti, cioè almeno 1/2 del valore dell’edificio.





Per liti condominiali si intendono tutte quelle provenienti dal mancato rispetto o dalla non corretta applicazione delle disposizioni condominiali, come, ad esempio, il non adempimento delle delibere delle assemblee o del regolamento condominiale o l'uso non corretto delle parti comuni o il non avvenuto pagamento dei compensi professionali per l'amministratore, etc.

Con la sentenza n. 836/2018. il Tribunale di Milano ha stabilito che se l'amministratore si presenta davanti al mediatore senza l'approvazione assembleare, si può sospendere la seduta e rimandarla, per concedere allo stesso amministratore il tempo di convocare l'assemblea e farsi dare il “permesso”.

Rientra, quindi, nelle facoltà del mediatore disporre un rinvio per la convocazione dell’assemblea, anche quando ad avviare il contenzioso è il condominio.



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Notizia 08/03/2018

Rumore in condominio: novità dalla Cassazione


Il rumore in un condominio è vietato quando supera la soglia di “tollerabilità” che è legata ad alcuni fattori, quali l'ubicazione dell'immobile, l'orario e la costanza del rumore. Se non si rispetta il divieto, si va incontro all'illecito civile.





Se, il rumore infastidisce un numero indeterminato di persone, l'intero edificio o l'isolato, scatta il reato di Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone. In questo quadro, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9361/18 ha stabilito che il Giudice, in caso di procedimento o civile o penale, non ha bisogno di una perizia di un tecnico per verificare il superamento della soglia. La ratio della decisione sta nel voler tutelare la quiete pubblica. Infatti, il reato si configura quando i rumori «abbiano una tale diffusività che l’evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito dalla collettività».

Il giudice può, quindi, non avvalersi della consulenza tecnica, in quanto, sono sufficienti altri elementi probatori, come le dichiarazioni di chi ha subito il fastidio. Nella fattispecie specifica il Giudice ha accertato la propagazione eccessiva delle urla e dei rumori prodotti dall’imputato, tramite dichiarazioni rese da un carabiniere che stava camminando nei pressi dell'edificio.


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