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Notizia 09/01/2014

Finestre del vano scala: come si ripartiscono le spese


La tematica riguardante la ripartizione delle spese per le finestre del vano scala è molto discussa in dottrina e presenta degli interessanti spunti giurisprudenziali.

È giusto seguire il dettato normativo che il legislatore ha previsto ex articolo 1124 del Codice Civile (che ha risentito della riforma con legge 220 del 2012), riguardante la manutenzione e sostituzione delle scale e del vano ascensori? Se si dovesse ricorrere a questo articolo, che ad una prima lettura potrebbe sembrare quello cui affidarsi per dare una soluzione al nostro quesito, la ripartizione da seguire sarebbe per metà relativa ai valori millesimali degli immobili e per l'altra metà la ripartizione sarebbe in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano.

La soluzione corretta e supportata da numerose sentenze della corte di Cassazione e dei tribunali civili, però, a nostro parere è un'altra. Il Tribunale di Bologna con sentenza n. 2695/2000, infatti ha stabilito che i muri delimitativi del vano scale non sono considerati alla stregua delle scale né accessori alle scale stesse [...] sono da considerarsi come parte comune.

La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che per la tinteggiatura del vano scale, le spese per le finestre, lucernari etc, sono da ripartirsi tra i condomini cui la scala serve e ripartiti in base ai millesimi di proprietà. Appare corretto, quindi per la ripartizione delle spese per le finestre del vano scala seguire il dettato normativo sancito ex art 1123 Codice Civile.


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