Amministratore di Condominio a Roma
Infoline 06/64810517
Amministratore di Condomini a Roma, Amministratore Tucci

Studio Tucci
Amministrazione Condomini
Roma


Amministrazione Immobili e Condomini a Roma

Amministratore Condomino a Roma

Telefono e contatti, amministratore di Condominio a Roma

Leggi Decreti e Normative sui Condomini, Notizie Aggiornamenti e Novità per i Condomini


Notizia 17/12/2015

Il diritto di critica all'amministratore di condominio


La Suprema Corte di Cassazione si era già pronunciata circa il cosiddetto diritto di critica all'amministratore condominiale espresso dai condomini in sede di assemblea. Ora la giurisprudenza torna a muoversi sulla scia della sentenza del 2014 degli ermellini, confermando tale orientamento.

Si tratta, pertanto, di diritto di critica all'amministratore e non di diffamazione, come aveva accusato lo stesso, denunciando un 71enne padovano condomino in una delle unità immobiliari che egli gestiva e che lo aveva definito come un "prestigiatore della contabilità", oltre a far volare parole grosse come "ci sta marciando sui lavori", e ancora, "i condomini sono stati truffati sull'impianto elettrico".


Continua...



Preventivo Gratis



Notizia 09/12/2015

L'amministratore non può riportare le offese


Commette reato di diffamazione ai sensi dell'art. 595 del Codice Penale, l'amministratore condominiale che, nella lettera inviata a tutto il condominio per riportare quanto accaduto in assemblea, riferisce gli insulti tra due condomini.

A stabilirlo, la Corte di Cassazione Penale, con sentenza n. 44387 del 3 novembre scorso. Non ha rilevato, secondo la Suprema Corte, che le offese erano state solo riportate nell'ambito del dovere di informativa che sorge in capo all'amministratore nei confronti dei condomini.


Continua...



Preventivo Gratis



Notizia 03/12/2015

I professionisti sono esentati dalla formazione per amministratori?


Sono molti i professionisti, in particolar modo gli avvocati, i commercialisti, i geometri, i ragionieri, i revisori contabili, che decidono di ampliare la propria attività dedicandosi anche all'amministrazione condominiale, essendo in linea con le loro competenze.
Come risaputo, la legge 220 del 2012 prescrive l'obbligo di formazione per gli amministratori di condominio (sono previsti corsi di almeno 72 ore) e dei corsi di aggiornamento continui.

È lo stesso anche per i professionisti iscritti ad un albo? Ben 13mila le richieste di chiarimenti pervenute in tal senso anche all'ANAMMI, ovvero all'Associazione NAzional europea degli AMMInistratori di condominio, la quale ha voluto fermamente chiarire il punto, escludendo la possibilità che i professionisti siano esentati da tale obbligo.

D'altra parte, la legge 220 del 2012 è molto chiara e precisa sul punto, prescrivendo per chiunque voglia diventare amministratore di condominio, l'obbligo della formazione ed escludendo da tale obbligo solo alcuni precisi casi elencati nella stessa legge, ovvero essere amministratore del proprio condominio e aver svolto tale attività almeno per tre anni prima della legge stessa.



Preventivo Gratis



Notizia 26/11/2015

La responsabilita' dell'amministratore per caduta calcinacci


Con sentenza n. 46385 del 2015, la Corte di Cassazione Penale ha ribadito l'ordine di responsabilità dell'amministratore condominiale in caso di caduta di calcinacci dalla facciata.

È specifico compito dell'amministratore, infatti, quello di attivarsi nel caso in cui si palesassero problemi sulle parti comuni dell'unità. A gravare sull'amministratore che non dovesse attivarsi, l'obbligo ex art 40, secondo comma, c.p. , in cui è stabilito che "non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo".


Continua...



Preventivo Gratis



Notizia 18/11/2015

L'amministratore ha l'obbligo di aprire la PEC?


La PEC, ovvero l'indirizzo di posta elettronica certificata è al giorno d'oggi uno strumento estremamente utile per tutti i professionisti, ivi compreso l'amministratore condominiale, in quanto consente di inviare e-mail con lo stesso valore legale della raccomandata con ricevuta di ritorno, a patto che anche il destinatario sia in possesso di una PEC. Ciò permette, pertanto, all'amministratore di avere un notevole risparmio di danaro e di tempo rispetto all'invio cartaceo della raccomandata tradizionale.

Di contro, sono ancora molte le persone che non sono in possesso di una PEC (ad esempio è raro che tutti i condomini di una unità posseggano tale strumento), e pertanto la convenienza è molto limitata rispetto all'uso che se ne fa nei condomini di spettanza.

Il Codice del Condominio fa menzione alla PEC, nell'art. 66 delle disposizioni di attuazione, dove prevede che la convocazione dell'assemblea può avvenire mediante raccomandata, PEC, fax o consegna a mano.

Si tratta di una scelta alternativa e che quindi non prescrive l'obbligo dell'amministratore di aprire una PEC.
Tanto meno può essere ascritto l'obbligo sulla base del d.l. 185 del 2008, il quale sancisce l'obbligatorietà della PEC per i professionisti iscritti ad albi, all'art. 16 n. 2, settimo comma, in quanto gli amministratori non costituiscono un albo professionale.

Diverso è il caso dell'amministratore condominiale iscritto ad albi come quello degli avvocati, per cui l'obbligo sorge in virtù dell'appartenenza a tale categoria professionale e non in quanto amministratore di condominio.




Preventivo Gratis



<< < 31 3233 34 35 36 37 38 39 40 > >>